Restrizioni Natale, Il testo del decreto e le categorie a cui andranno i ristori immediati

Sergio Mattarella

È stato pubblicato stamane in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Legge 18-12-2020 contenente le ulteriori misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid 19. Le nuove restrizioni, come già annunciato ieri sera dal Presidente Giuseppe Conte nella consueta conferenza stampa in diretta nazionale, andranno a riguardare il periodo che va dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, dunque l’intero arco delle festività natalizie.

IL TESTO

Il nuovo Decreto, promulgato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, contiene soli tre articoli.

Art. 1

Il primo di questi delinea “Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo“:

ZONA ROSSA: 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; ZONA ARANCIONE: nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

RAGGIUNGERE LE ALTRE ABITAZIONI SIA IN ZONA ROSSA CHE ARANCIONE: Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta’ genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

2. Durante l’intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Art. 2

Il secondo articolo disciplina invece il “Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione“:

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell’epidemia «Covid-19», e’ riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita’ prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO (vedi sotto) riportati nella tabella di cui all’allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno gia’ beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed e’ corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e’ stato erogato il precedente contributo.

3. L’ammontare del contributo è pari al contributo gia’ erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

4. In ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente articolo non puo’ essere superiore a euro 150.000,00.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, puo’ disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e’ effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

CODICI ATECO

Nell’allegato 1 è dunque possibile consultare i Codici Ateco relativi ai ristoratori che potranno avere accesso ai contributi di cui all’articolo 2.

  • 561011 – Ristorazione con somministrazione
  • 561012 – Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
  • 561030 – Gelaterie e pasticcerie
  • 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • 561042 – Ristorazione ambulante

Art. 3

Il terzo ed ultimo articolo è quello inerente l’entrata in vigore del testo, che avrà luogo a partire da oggi e fino a tutto il 6 gennaio 2021.

Pubblicato da Redazione

Sito d'informazione di Simeri Crichi