Al via domani la Fase 2 anche per Simeri Crichi: ecco le disposizioni della nuova ordinanza

Nel riquadro, il sindaco Pietro Mancuso.

In linea con le disposizioni nazionali, anche nel comune di Simeri Crichi, sarà avviata nella giornata di domani quella “Fase 2” che la Calabria ha già anticipato a partire dallo scorso 30 aprile. Con la speranza di una concreta collaborazione della popolazione, il primo cittadino, Pietro Mancuso, ha difatti firmato la nuova ordinanza comunale (n.80/2020) con la quale vengono poste in essere le nuove direttive atte al mantenimento del distanziamento sociale, nonché alla riduzione specifica di ogni forma di eventuale contagio. 

A partire domani, 4 maggio, vengono dunque emanate le disposizioni che seguono, le stesse che resteranno in vigore fino a domenica 17 maggio, giorno in cui dovrebbero poi essere ridotte ulteriormente le misure in atto secondo quanto riferito dallo stesso premier nella conferenza stampa di una settimana fa.

  1. Da domani saranno dunque consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, ai quali si aggiungeranno come «necessari» gli spostamenti per incontrare i congiunti «purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie»; 
  2. È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; 
  1. L’accesso del pubblico ai parchi pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; 
  1. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere  individualmente,  ovvero   con accompagnatore  per  i  minori  o  per le   persone   non   completamente autosufficienti,  attività  sportiva  o  attività  motoria,  purché, comunque, nel rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale  di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno  un  metro  per ogni altra attività; 
  1. L’accesso del pubblico ai lungomari ed alla spiagga è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dal punto precedente, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; 
  1. Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con  la  presenza  di  pubblico,  ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali,  a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche  nelle  abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed  entità; 
  1. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 
  1. È consentito l’accesso del pubblico ai cimiteri comunali, con ingresso contingentato, nel rispetto del divieto di assembramento, con distanziamento interpersonale di almeno un metro, con uso obbligatorio di mascherina e guanti;
  1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessita’  individuate nell’allegato  1 del DPCM del 26 Aprile 2020; 
  1. È consentita l’attività di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti; 
  1. Sono chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attività svolta,  i mercati, salvo le attività  dirette  alla  vendita  di  soli  generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,  e le farmacie. Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di sicurezza interpersonale di un metro;
  1. Sono sospese le attività dei servizi  di  ristorazione  (fra cui bar, pub,  ristoranti,  gelaterie,  pasticcerie). È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo  di  rispettare  la  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali  e  il  divieto  di  sostare  nelle  immediate vicinanze degli stessi;
  1. Tutti gli esercizi commerciali, la cui attività non e’ sospesa ai sensi del DPCM del 26 Aprile, sono tenuti  ad assicurare,  oltre  alla distanza interpersonale di un metro, che gli  ingressi  avvengano  in modo dilazionato e che venga  impedito  di  sostare  all’interno  dei locali piu’ del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresi’ l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5 del DPCM del 26 Aprile;
  1. I cittadini che si recano negli esercizi commerciali, sono obbligati a coprire naso e bocca con la mascherina o con qualsiasi altro strumento idoneo; 
  1. Ai cittadini che attualmente si trovano fuori dal comune e che vogliono fare rientro presso la propria residenza nel territorio comunale è fatto obbligo di comunicare almeno 48 ore prima la propria intenzione allertando contestualmente i seguenti canali: comunicazione sul sito www.emergenzacovid.regione.calabria.it nella sezione “prenotazione rientri”; comunicazione telefonica al Comune di Simeri Crichi al numero 0961/481709;  comunicazione telefonica al medico di base del Comune di Simeri Crichi. I rientri consentiti dovranno essere SEMPRE seguiti dall’isolamento volontario domiciliare di almeno 14 giorni, in abitazione o in stanza diversa da quella dei propri familiari raggiunti, evitando ogni contatto sociale anche con i propri familiari. In caso di contatti con i propri familiari o di permanenza all’interno della medesima abitazione, la stessa misura di isolamento volontario domiciliare dovrà essere rispettata anche ai familiari con i quali si sono avuti contatti, i quali dovranno a loro volta segnalare tempestivamente tale circostanza al proprio medico di base ed al Comune di Simeri Crichi;
  2. Per quanto non previsto nella presente ordinanza si applicano le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

L’ORDINANZA

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Pubblicato da Redazione

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