Il Ministero dell’Istruzione è stato condannato, con sentenza n. 226/2020 pubbl. il 09/12/2020 RG n. 225/2019, a risarcire una nostra concittadina, Pugliese Giuseppina, a seguito di ricorso presentato per l’esclusione alla procedura indetta dall’Istituto Comprensivo Statale “B. Citriniti” di Simeri Crichi (avviso pubblico prot. n. 3882- V.6) finalizzata al reclutamento di un educatore professionale.
Alla base del provvedimento di esclusione, secondo quanto viene riferito alla nostra redazione con apposito comunicato stampa, l’amministrazione scolastica avrebbe dedotto la mancanza, di idoneo titolo d’accesso alla selezione, essendo la sig.ra Pugliese in possesso non già del diploma di laurea di educatore professionale, come richiesto dal bando, bensì di un attestato di abilitazione alla professione di educatore professionale rilasciato dalla Regione Calabria in data 13.11.1998; titolo ritenuto non equipollente al diploma di laurea.
La Sig.ra Pugliese, avrebbe così dimostrato che l’attestato in questione sarebbe stato rilasciato in esito ad un corso di formazione attivato ai sensi della l. n. 845/1978 Calabria (documentato anche con certificato rilasciato dalla Regione Calabria prot. n. 404841/siar) e che detto titolo era da ritenersi ex legge equipollente al diploma di laurea di educatore professionale richiesto dal bando. Il Decreto del Ministro della sanità del 27 luglio 2000, infatti, nel disciplinare l’equipollenza al diploma di laurea appena istituito, di cui al d.m. n. 520 dell’8.10.1998, dei titoli abilitativi conseguiti sulla base della normativa previgente, avrebbe difatti espressamente incluso, tra i titoli equipollenti, quello di educatore professionale conseguito sulla base di corsi triennali di formazione specifica ex l. n. 845/1978 (cfr. sez. B della Tabella allegata al D.m. 27 luglio 2000)
Il giudice avrebbe così convenuto fondato l’elemento soggettivo della colpa in capo alla amministrazione scolastica, in quanto in base al quadro normativo analizzato e agli elementi offerti dalla sig.ra Pugliese, erano questi idonei a consentire all’amministrazione di pervenire alla corretta decisione di ammettere la richiedente alla procedura selettiva in questione. La sig.ra Pugliese, inoltre, ha dedotto e dimostrato che, qualora avesse potuto partecipare alla selezione, sarebbe risultata certamente vincitrice. Dall’esame della graduatoria definitiva, infatti, la sig.ra Pugliese avrebbe difatti constatato come la vincitrice avrebbe ottenuto, in esito alla valutazione dei titoli posseduti, un punteggio pari a 42. La sig.ra Pugliese, invece, sulla scorta della valutazione dei titoli posseduti e dell’ attribuzione agli stessi del punteggio previsto dal bando di concorso, avrebbe ottenuto un punteggio pari a 52.
L’amministrazione scolastica, costituendosi in giudizio, non ha contestato specificamente il titolo ma il punteggio che la richiedente avrebbe ottenuto, così come dalla stessa quantificato, ma si è limitata a qualificare come “non valutabile come servizio” il tirocinio svolto, sempre, presso l’Istituto Comprensivo di Simeri Crichi. Ebbene, «anche a non voler considerare i 6 punti relativi al servizio presso il suddetto Istituto – specifica il redattore della nota stampa – risulta comunque che la sig.ra Pugliese avrebbe ottenuto un punteggio (46 punti) superiore a quello ottenuto dalla vincitrice della selezione (42 punti), potendo così ottenere l’incarico messo a bando dall’Istituto Comprensivo».
Il giudice del lavoro pronunciandosi, in via definitiva, sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa ha accolto il ricorso e, per l’effetto, per le causali di cui in parte motiva, accerta e dichiara l’illegittimità dell’esclusione della richiedente dalla procedura selettiva indetta dall’Istituto Comprensivo Statale “B. Citriniti” di Simeri Crichi, condanna l’amministrazione al pagamento del risarcimento del danno a favore della sig.ra Pugliese ed al pagamento delle spese.