Mascherina obbligatoria in Calabria, al chiuso e all’aperto, a prescindere dal distanziamento

Jole Santelli

Così come ha già fatto ieri il governatore della Campania, De Luca, con una nuova ordinanza regionale, la governatrice Jole Santelli, ha nuovamente istituto l’obbligo di utilizzo della mascherina anche all’aperto per tutti i cittadini, esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni e le persone con disabilità non compatibile con l’uso del dispositivo di protezione. Multe da 400 a mille euro per chi non ottempera alle disposizioni.

Si tratta dell’Ordinanza n. 68 la quale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, fino a tutto il 7 ottobre 2020, prevede l’obbligo di indossare correttamente la mascherina o altra idonea protezione a copertura di naso e bocca, oltre che in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico, anche in tutti i luoghi all’aperto, per tutto l’arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le deroghe previste dalle norme vigenti.

L’ordinanza ribadisce come sia possibile utilizzate «mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono comunque esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti e le persone durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva».

Nell’ordinanza regionale, viene altresì evidenziato come siano confermati gli ulteriori divieti di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione.

TERMOSCANNER

Con il medesimo provvedimento viene altresì disposto – a modifica di quanto previsto in allegato A all’Ordinanza n. 55/2020 come integrato dall’Ordinanza n. 58/2020 – per tutte le attività economiche, produttive e ricreative e per gli uffici pubblici ed aperti al pubblico, l’obbligo di rilevazione della temperatura corporea per dipendenti ed utenti, impedendo l’accesso nei casi in cui venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 C° e comunicando la circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente per gli adempimenti di consequenziali.

L’ORDINANZA

Pubblicato da Redazione

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