Conte firma il Dpcm di Ottobre. Ecco il testo integrale: stretta su movida, calcetto e feste

Il Presidente Giuseppe Conte

Dopo innumerevoli incertezze, dubbi, perplessità e notizie divulgate come ufficiali e poi smentite, dopo una notte di confronto con i governatori di tutte le regioni italiane, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato stamane il nuovo Dpcm datato 13 ottobre 2020 riguardante le aggiuntive misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese. Il Decreto avrà validità da domani 14 ottobre 2020 al 13 novembre compreso, salvo eventuali proroghe. Di seguito elenchiamo alcuni dei passaggi più rilevanti del testo, mentre in calce alla pagina potrete scaricare il testo integrale.

FESTE

Come già preannunciato, con il nuovo decreto, il Governo pone il fermo divieto a feste private al chiuso o all’aperto, nonché una «forte raccomandazione» ad evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni, più di sei familiari o amici con cui non si conviva. 

MOVIDA

Stretta del Governo anche sulla movida. Ristoranti, bar e pub dovranno chiudere dalle 24 alle 6 ma dalle 21 sarà altresì vietato consumare in piedi, quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali che abbiano tavoli, al chiuso o all’aperto. Permane la chiusura delle sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso, mentre sono permesse fiere e congressi.

SCUOLA

Si continuerà ad andare a scuola con le precauzioni già note e viene smentita la notizia che per le scuole superiori si possa tornare alla didattica a distanza. Torna invece il divieto di gite scolastiche e viaggi d’istruzione di ogni tipo.

SPORT

Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Nel nuovo Dpcm c’è dunque il preannunciato stop al calcetto e agli altri sport di contatto svolti a livello amatoriale. Saranno invece consentiti gli sport praticati «da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi».

MASCHERINE

L’articolo 1 del Dpcm stabilisce che «è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande». Un provvedimento simile a quello già adottato dalla governatrice calabrese Santelli che però ha cessato la sua efficacia lo scorso 7 ottobre. Dall’obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Viene inoltre “fortemente raccomandato” l’utilizzo dei dispositivi “anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi”.

CINEMA E CONCERTI

Resta per gli spettacoli il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all’aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze. Le regioni e le province autonome possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Sono comunque fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.

STADI

Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, “con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori” all’aperto e 200 al chiuso. Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all’ingresso. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.

TESTO INTEGRALE

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Pubblicato da Redazione

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