Commissione d’indagine antimafia, Che cos’è, come funziona e come si evolve?

Ha suscitato l’immediata reazione dell’opinione pubblica ed in particolare di quella politica, la nota giunta dalla prefettura del capoluogo con cui, nella giornata di ieri, si è appreso dell’insediamento di una Commissione d’indagine antimafia chiamata a fare luce su eventuali ingerenze della criminalità organizzata mafiosa all’interno degli ambenti amministrativi del Comune di Simeri Crichi. Ma perché il prefetto di Catanzaro, Maria Teresa Cucinotta, ha inviato questa commissione? Quali saranno i compiti che questa andrà ad espletare? E per quanto tempo? Ma soprattutto, a cosa porterà questa commissione? Cosa accadrà al Comune di Simeri Crichi? Cerchiamo di rispondere partendo da atti e norme relativi a queste delicate e difficili questioni.

IL CASO

Partiamo innanzitutto dal caso di specie. Lo scorso 11 maggio 2021 il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, con apposito decreto, ha delegato al Prefetto di Catanzaro l’esercizio dei poteri di accesso e di accertamento a norma dell’art 143 del decreto legislativo n.267/2000, in materia di “Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare”, nei confronti del Comune di Simeri Crichi, il quale, conseguentemente a due distinte indagini giudiziarie condotte dalla Dda di Catanzaro, “Basso Profilo” (13-01-2021) e “Coccodrillo” (11-03-2021), sarebbe risultato essere «al centro di interessi economici su cui le consorterie di ndrangheta hanno, nel tempo, esercitato una documentata influenza».

Dalle inchieste, sarebbe seguito un monitoraggio condotto dall’ufficio prefettizio sull’amministrazione comunale di Simeri Crichi, da quale ne sarebbe uscito«un quadro indiziario tra soggetti economici, che le inchieste menzionate collocano nell’orbita della criminalità organizzata, ed amministratori locali di quell’Ente», quindi la necessità «di svolgere ulteriori e mirate verifiche tese ad approfondire ed estendere il quadro conoscitivo già disponibile, circa la sussistenza di elementi di collegamento e/o condizionamento da parte della criminalità organizzata» e dunque la nomina della Commissione d’indagine.

LA NORMA

Tutta la questione si rifarà ora al già citato articolo 143 del testo unico degli enti locali (TUEL). La Commissione avrà difatti il delicato compito di valutare se, all’interno del Municipio di Simeri Crichi, si siano verificati episodi tali da procedere allo scioglimento del consiglio comunale e dunque alla nomina di un commissario straordinario chiamato a guidare il Comune per un periodo che va da 12 a 18 mesi, prorogabili fino a 24 mesi.

QUANDO SI SCIOGLIE IL COMUNE?

A norma del primo comma dell’art 143, «i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti […] emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori […], ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica».

LA COMMISSIONE

Al fine di verificare dunque la sussistenza degli elementi di cui al comma sopracitato ed anche con riferimento al segretario comunale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell’ente, il Prefetto, a norma del secondo comma dell’art. 143, dispone ogni opportuno accertamento, promuovendo l’accesso presso l’ente interessato e dunque nominando una commissione d’indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso cui esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell’interno.

La Commissione nominata per Simeri Crichi vede la presenza del Viceprefetto aggiunto, Valeria Richichi, del Capitano della Guardia di Finanza Gasperino La Rosa e del Tenente Pietrantonio Tarantino, Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile presso la Compagnia dei Carabinieri di Sellia Marina.

TERMINI

La Commissione avrà un termine di 3 mesi per acquisire tutti i dati, le informazioni, gli atti ed ai documenti utili all’indagine, un termine che potrebbe essere prorogato per ulteriori 3 mesi al massimo. Nel caso di Simeri Crichi, il primo termine avrà scadenza nella metà del mese di agosto, mentre, qualora si decidesse di prorogare, si arriverebbe alla metà di novembre e dunque sarà superato il termine già disposto per le elezioni d’autunno (che si terranno tra la metà di settembre e la metà di ottobre).

Che sia di tre mesi o di sei, la commissione, terminati gli accertamenti, rassegna al prefetto le proprie conclusioni il quale entro il termine di ulteriori 45 giorni dal deposito delle conclusioni, sentito altresì il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica, invierà al Ministro dell’interno una relazione nella quale si darà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 dell’articolo in questione.

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Uno dei tanti dubbi che da ieri si annida nella mente dei cittadini di Simeri Crichi è: l’ente comunale continuerà a lavorare in questi mesi in cui è presente la commissione d’indagine o si blocca ogni cosa? L’amministrazione comunale potrà operare nel modo del tutto normale senza alcuna interferenza o ostacolo da parte della Commissione, alla quale è semplicemente concesso di acquisire ogni atto utile all’indagine del caso.

L’ARCHIVIAZIONE

Nell’ipotesi migliore per l’ente e per l’immagine del Comune, la commissione potrebbe non trovare nulla di rilevante e/o di riconducibile alle fattispecie di cui al primo comma dell’articolo 143. Il Prefetto, a margine della seduta conseguente al deposito della relazione della Commissione, ne darà dunque contezza al Ministro, il quale, entro tre mesi, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell’attività di accertamento. Il procedimento viene dunque archiviato e, nel caso di Simeri Crichi che è prossimo alle elezioni, nel primo termine utile si potrà andare alle urne per il rinnovo del consiglio comunale.

LO SCIOGLIMENTO

Nel caso in cui la Commissione d’indagine dovesse invece rilevare la presenze dei presupposti della norma in oggetto, conseguentemente alla riunione tra Prefetto, Commissione e Procuratore, sarà inviata al Ministro dell’Interno una relazione in cui vengono indicati appalti, contratti e servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica.

Lo scioglimento è disposto dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione. Nella proposta di scioglimento sono indicate le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale comporterà la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, e la nomina di un commissario straordinario che eserciti anche le funzioni di direttore generale dell’ente con poteri di avocazione delle funzioni gestionali, amministrative e finanziarie dei servizi interessati.

A norma del quinto comma dell’articolo 143, anche se non è ritenuto opportuno lo scioglimento del consiglio, il Ministro su proposta del Prefetto, se questi dovesse rilevare la sussistenza di elementi anomali per il segretario comunale, il direttore generale, i dirigenti o i dipendenti a qualunque titolo dell’ente locale, può adottare ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione dall’impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell’autorità competente.

Pubblicato da Redazione

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