Calabria zona rossa: rigide restrizioni. L’elenco degli esercizi che rimarranno aperti

Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio

È stato firmato nella notte il nuovo Dpcm da parte del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, che entrerà ufficialmente in vigore a partire da domani 5 novembre e fino al 3 dicembre 2020. Molteplici le restrizioni che saranno adottate sull’intero territorio nazionale, il quale verrà però suddiviso in tre diverse zone d’azione tenendo conto dell’andamento regionale del cosiddetto fattore Rt.

Allo stato attuale, Calabria, Lombardia e Piemonte rientrerebbero nelle cosiddette Zone Rosse e dunque quelle caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (ex art. 3 Dpcm 3-11-20). Zone invece contrassegnate dal colore Arancione, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, sono invece Puglia e Sicilia con riserva su Veneto e Liguria (ex art. 2 Dpcm 3-11-20). Tutte le altre presenterebbero dunque uno scenario meno critico e dunque rientrerebbero nella cosiddetta Zona Verde che vede tra le misure maggiormente restrittive il coprifuoco dalle 22 alle 5 nonché le già consolidate chiusure delle attività alle 18, l’ulteriore chiusura di musei e centri di cultura ed il riempimento massimo dei mezzi pubblici al 50%.

ZONA ROSSA

Come già spiegato, allo stato attuale, la Calabria, insieme alla Lombardia ed al Piemonte, saranno le regioni maggiormente colpite dalle restrizioni. Stop agli spostamenti sia nel territorio comunale che tra comuni e province, se non per comprovate esigenze di necessità ed urgenza (lavoro e salute in primis). La scuola in presenza arriverà fino alla prima media, dalla seconda media alle Univeristà si tronerà alla didattica a distanza. Sport solo individuale, con distanza interpersonale ed a pochi metri dalla propria abitazione. Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), così come le attività di commercio al dettaglio, tranne quelle indicate nell’allegato n. 23 del Dpcm in questione. Secondo il testo firmato da Conte, si salveranno quindi:

  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Modifica dell’ultimo minuto alla bozza già divulgata nelle scorse ore che avrebbe difatti portato alla chiusura anche di parrucchieri e barbieri. Secondo il testo ufficiale saranno sì sospese le attività inerenti servizi alla persona, ma sono fatte salve quelle previste nell’allegato n. 24, e dunque:

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse
  • Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

IL DPCM FIRMATO

–> Dpcm_3_novembre_2020

Pubblicato da Redazione

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