Accorpamento scolastico, Il Tar respinge il ricorso del Comune. La dirigenza sarà a Cropani

La Scuola di Simeri Crichi, a lato la sede del Tar della Calabria

Si chiude oggi un altro capitolo sulla vicenda riguardante l’accorpamento scolastico dell’I.C. Citriniti di Simeri Crichi all’ I.C. Dolce di Cropani. Nella mattinata odierna, difatti, con apposita sentenza, il TAR ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Simeri Crichi per l’annullamento della delibera di Giunta e tutti gli atti precedenti rivolti alla determinazione del dimensionamento scolastico a.s. 2020/21.

LA VICENDA

Tra le considerazioni che avevano portato il nostro Comune ad agire in sede di giudizio, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Iiritano, contro Regione Calabria, Amministrazione provinciale, Miur, Ufficio Scolastico Regionale, Istituto Scolastico di Cropani e quello di Simeri Crichi, rientravano la carente motivazione della delibera provinciale, in merito alle ragioni inerenti l’accorpamento e la mancata valutazione di mantenere l’autonomia dell’Istituto di Simeri Crichi, la violazione del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, nonché l’irragionevolezza dell’accorpamento, in quanto gli Istituti Scolastici si trovano in Comuni non finitimi, in assenza di una rete di trasporti che assicuri adeguati spostamenti degli alunni.

LA SENTENZA DEL TAR

Tuttavia, in Camera di Consiglio, la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale, ha respinto il ricorso dichiarandolo manifestamente infondato. Infatti sulla presunta carenza delle ragioni deliberate dalla Provincia, il TAR ha ribadito come «l’onere motivazionale non è analitico e deve considerarsi sufficientemente soddisfatto laddove il provvedimento indichi in maniera apprezzabile le ragioni per cui si è prescelta una data soluzione. Nel caso di specie – si legge – non sussiste il lamentato vizio motivazionale». Né risulta violato il principio di leale collaborazione, in quanto si attesta dalla delibera n. 106/2019 che, «in esito al percorso di analisi e confronto territoriale sulla proposta di offerta formativa 2020-2021, discussa, per ultimo, nella riunione tenutasi presso la sede del Consiglio provinciale, appositamente convocata in data 5 novembre 2019, cui sono stati invitati tutti i Comuni della provincia e tutti i Dirigenti scolastici del II° ciclo di istruzione, nonché i rappresentanti degli Uffici Scolastici Regionale e Provinciale». Da ultimo, la sentenza, dichiara «infondata la censura relativa all’addotta irragionevolezza della scelta. Infatti – specifica – stante la natura esclusivamente amministrativa dell’accorpamento senza soppressione materiale dell’Istituto Scolastico, non rileva che i Comuni interessati non siano finitimi e dotati di adeguati sistemi di collegamento, posto che non sarà richiesto alcuno spostamento né agli alunni né al personale insegnante».

Nonostante la sentenza definitiva del TAR, il primo cittadino, Pietro Mancuso – per quanto è possibile apprendere – non parrebbe essere intenzionato a pronunciare la parola fine sulla vicenda, procedendo per alte vie con la speranza di mantenere la sede di dirigenza nel proprio comune.

Pubblicato da Francesco Antonio Pollinzi

Caporedattore centrale.